OFFIDA – Il sindaco Luigi Massa, con propria ordinanza n. 4 del 18 febbraio 2022, ha ordinato, su tutto il territorio comunale, dalle ore 18.00 nei giorni 19 – 20 – 24 – 26 – 27 – 28 febbraio 2022 e dalle ore 08.00 nei giorni 25 febbraio e 1° marzo 2022, il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, di svolgere l’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori vetrosi o in lattine di alluminio prescrivendo l’uso di idonei recipienti in materiale plastico o cartaceo; di abbandonare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande di qualsiasi genere in contenitori vetrosi o in lattine in alluminio; di detenzione ed utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bomboletta spray al peperoncino e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, ecc.); di commercio su aree pubbliche nei giorni suindicati ad esclusione del mercato settimanale del giovedì e del mercato contadino del martedì e sabatodi abbandonare in luogo pubblico o aperto al pubblico, fuori dai cestini pubblici di contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere.

Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne chiuse da gazebi, di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

Nell’ordinanza si impone l’obbligo a carico degli esercenti di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico; prima della chiusura dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti oltre alle aree utilizzati per gli allestimenti di tavoli e sedie.

Si ordina inoltre dalle ore 19,00 del giorno 25 febbraio 2022 il divieto di somministrazione e vendita anche per asporto di tutte le bevande alcooliche di qualsiasi gradazione per gli esercizi pubblici di tipologia “bar caffè e simili vale a dire esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande”, nonché esercizi commerciali, attività artigianali (pizzerie, pasta all’uovo, gastronomie, ecc..); dalle ore 20,00 del giorno 25 febbraio 2022 il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcooliche con gradazione superiore a 21 per cento di alcool in volume per gli esercizi pubblici di tipologia ristorante, trattoria, osteria, tavola calda, pizzeria, vale a dire esercizi della ristorazione con servizio al tavolo; dalle ore 21,00 del giorno 1° marzo 2022 il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcooliche con gradazione superiore a 21 per cento di alcool in volume per gli esercizi pubblici di qualsiasi tipologia, esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, attività artigianali (pizzerie, pasta all’uovo, gastronomie, ecc..).

La violazione delle disposizioni dell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (stralcio)

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