Statuti di Offida

Sii propizio Cristo, sostegno difesa e salvezza di Offida. Assisti tu, o Croce che origini la pace, il lavoro intrapreso. (Statua Ophydanorum, invocazione iniziale, 1524)

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 300 per 210. È composto di 2 carte iniziali non numerate, di 91 pagine numerate all’origine con registro e richiamo a piè di pagina, di una pagina e 2 carte finali non numerate. I libri sono 7 Il frontespizio reca il titolo stampato in caratteri rossi e neri ed è incorniciato da fregio tipografico inciso. Non riporta l’approvazione. Numerosi sono i fregi e i capilettera xilografici, grandi e piccoli, ornati con tralci e fiori. La legatura è in carta su cartone rigido. È conservato nella Biblioteca Comunale di Offida insieme a un’altra copia mutila delle 2 carte iniziali.

Nell’Archivio Storico del Comune è conservata, nella busta 139, una copia manoscritta, esemplata sulla edizione a stampa, di pagine 205 più il foglio di guardia non numerato che fa da frontespizio con il titolo e le note tipografiche di seguito alle quali è aggiunto: et de nuo manuscripta in Aedibus D. Gregoris Cocci, eiusdem Terre civis sub die Prima Januarij 1705 A Francisco Antonio Vagnarelli eiusdem Secretario. Reca una carta aggiunta non numerata tra pagina 44 e 45, con delle aggiunte agli statuti. La stessa busta contiene un Brogliaccio composto di fascicoli alcuni legati, altri sciolti, contenenti capitoli statutari.

STATUTA OPHYDANORUM Ab omnibus erroribus emendata, ac in melius, quam antea erant, diligenti cura reformata. Indice præterea Rubricarum omnium in fine voluminis adiecto., seguono lo stemma del Comune e le note tipografiche: Firmi, Ex Typographia Sertorij de Montibus. M.D.LXXXIX.

La carta 1v nn. è bianca. A carta 2r nn., dopo l’invocazione a Dio, prologus, dove sono riportatati i nomi degli statutari riformatori, del papa, del cardinale legato pontificio e dei magistrati residenti al tempo: Nos Ser Io. Baptista de Radicoticis, Ser Vannittus Pantaleonis, Ser Petrus Angelus Ser Sylvestri, Ser Sanctes Peri, Antonius Marini Coccæ, & Baptista Mariani, omnes de Ophyda decreto dicti Senatusconsulti electi, assumpti, & deputati in statutarios, & statutorum reformatores, cum potestate, & omnimoda auctoritate Statuta, & sanctiones dictæ Terræ renovandi, corrigendi, addendi, minuendi, & in melius reformandi, […] sub Annis Domini à Natali Christiano M.D.XXIIII. Indictione duodecima, Sedente Clemente Septimo Pont. Max. Reverendissimo, ac Illustriss. D.D. Francisco Tirmerlino Medices (Francesco Armellini Pantalassi de’ Medici) tituli S. Calisti Presbytero Cardinali Agri Piceni Legato meritissimo. Prætore Terræ Ophydæ D. Cideli Brusco de Sancto Genesio. Prioribus vero Ser Mauro Dominici, Ioanne Marino Marini Lucæ, Petro Egydiuctij, & Cicco Palmuctij. Consulibus Ser Cicco Honofrii, Matthæo Thofani, Perangelo Emidij, & Melchiore de Murro.

A carta 2v nn., immagine xilografica della crocefissione e invocazione di Cristo quale sostegno della comunità, di otto distici latini.

Da pagina 1 – a pagina 2, Sanctæ, et individuæ Trinitatis nomine invocato., che si ripete all’inizio di ogni libro, liber primus statutorum terrae ophydae., senza il titolo, i capitoli sono 4, in essi vengono elencate le festività da celebrare, il modo di procedere nelle cerimonie e nei riti religiosi e i luoghi di culto con le offerte e le elemosine da farsi; in fine, Libri primi finis, che si ripete alla fine di ogni libro. Da pagina 3 a pagina 12, liber secundus statutorum terrae ophydae. Diligite iustitiam, qui iudicatis Terram. (Dante Alighieri, Paradiso, XVIII, 91-93), senza il titolo, i capitoli sono 12, trattano norme di diritto pubblico, dispongono sulle assemblee consiliari, sulle magistrature e sugli ufficiali, sulla loro elezione e sui compiti a loro demandati; il capitolo 1, De electione Pretoris Terræ Ophydæ, & eius officialium, dispone che il Pretore eletto conduca con se un Socio Milite, un Notaio per le cause penali, un Ufficiale per le cause straordinarie, due sbirri atti alle armi, e che offra al Comune nelle mani del Sindaco uno o due tappeti o archibugi. Da pagina 13 a pagina 37, liber tertius statutorum terrae ophydae De modo procedendi in Civilibus causis., di capitoli 60; l’ultimo capitolo, De modo, & ordine eligendi Capitaneos artium in honorem festivitatis Assumptionis Sanctæ Mariæ de mense Augusti., dispone: Qui Capitanei electi debeant, seu unusquisque debeat in mane dicti festi Sanctæ Mariæ personaliter comparere coram Magnificis DD. Prioribus, & Consulibus dictæ Terræ cum eorum cæreis, & candelis, & eorum societate, […] debeat cum præfatis DD. Prioribus, & Consulibus ire ad Ecclesiam Sanctæ Mariæ magnæ […]. Modo autem infrascripto procedere debeant, videlicet. In primis D. Potestas, Priores, & Consules cum cæreo, candelis, & Pallio Communis. Capitaneorum ordo, & primum. Capitaneus Notariorum cum cæreo, & candelis […] Capitaneus Longobardorum cum cæreo, & candelis. Postremum Capitaneus Albanensium cum cæreo, & candelis, affermando la presenza di comunità forestiere.

Da pagina 38 a pagina 67, liber quartus statutorum terrae ophydae. De Maleficijs., di capitoli 1 più 121; il capitolo primo, preceduto da un breve prologo, titola: De modo, & ordine procedendi super Maleficijs., il capitolo prosegue con De citationibus forensium., Exigitur ordo citandi, tam terrigenas, quam forenses.; quindi: Prologus super criminalibus causis.; il capitolo 94, De pæna facientium facturas, & incantationes., tra le sanzioni prevede anche la condanna al rogo; il capitolo 98, De Assassinis, sancisce
che: caput ei amputetur, & de eius corpore fiant quatuor partes, quarum una ponatur in loco, in quo delictum fecerit, & reliquæ tres partes cum capite ponantur in loco iustitiæ; la pena di morte è comminata anche per i reati di incendio doloso (capitolo 53) e sacrilegio (capitolo 100); nel capitolo 55, relativo ai falsari, tra le pene è prevista l’amputazione della mano destra.

La pagina 39 riporta erroneamente Liber Tertius invece di Liber Quartus. Da pagina 68 a pagina 80, liber quintus statutorum terrae ophyde., senza titolo, tratta delle cause miste e straordinarie, i capitoli sono 48; il capitolo 13 tratta dei pesi e delle misure e indica che la misura del piede è quella riportata nell’angolo sinistro della porta del Palazzo, la misura del passo è quella segnata sulla colonna davanti alla porta del Palazzo, il quarto deve corrispondere al quarto del Comune scavato in pietra e murato sotto il portico vicino alla porta del Palazzo, un boccale deve corrispondere al modello in bronzo che si conserva presso il Sindaco del Comune; i capitoli 44 e 45 dettano norme sulla manutenzione delle fontane pubbliche e danno indicazioni sulla loro ubicazione. Da pagina 81 a pagina 87, preceduto dal proemio, liber sextus statutorum terrae ophydae Super Damnis Datis., di capitoli 13. Da pagina 88 a pagina 91, liber septimus statutorum terrae ophydae De causis Appellationum, & nullitatum., di capitoli 8, questo libro è preceduto dal proemio, dove si dice: […] privilegium, gratiam, & indultum Communitati nostræ Terræ Ophydæ alias concessum, datum, impartitum, & attributum in quibusdam apostolicis litteris per olim recolendæ memoriæ Beatissimum in Christo patrem, & dominum Martinum divina providentia Papam Quintum, (Oddone Colonna, 1417-1431), quarum serie præfatæ Communitati concessit, & indulsit cognitionem primarum, & secundarum causarum civilium, & criminalium […]. In fine, Feliciter expliciunt Statuta Ecclesiasticæ Terræ ophidae. A pagina 91v nn. e sulle 2 carte finali non numerate, Tabula Rubricarum totius operis, stampata su due colonne in carattere corsivo e contornata da cornice tipografica. Chiude il volume il Regestum e il colophon: Firmi, Ex Typographia Sertorij de Montibus. M.D.LXXXIX.

Capitoli del Numero 1563

Manoscritto su pergamena in lingua latina per l’incipit e i titoli dei capitoli e in lingua volgare per il testo delle norme. Misura millimetri 262 per 205. Le carte sono 6 numerate da 1 a 5, l’ultima carta non numerata è bianca. Le righe di scrittura sono 27 sulla prima carta, 28 sulle altre e 12 sull’ultima carta.

Ha la prima iniziale grande e ornata. La legatura in pergamena è ricavata dalla pagina di un antifonario; sul piatto posteriore riporta la scritta di altra epoca: Risoluzioni consiliarie in aggiunta alle statutarie. Si trova nell’Archivio Storico del Comune di Offida, collocazione: busta n.ro 2. Offida e il suo territorio fecero parte per secoli del Presidato farfense nella Marca. Il Castello viene citato per la prima volta in un documento dell’anno 998 con il quale l’imperatore Ottone III di Sassonia conferma l’Imperiale Abbazia di Santa Maria di Farfa nel possesso dei suoi privilegi e dei suoi beni tra cui curtem sancti salvatori in ophida iuxta ipsum castellum (Balzani U., a cura di, Il Chronicon farfense di Gregorio di Catino, II, pagina 7, 11. 28-29, anno 998). Nel mese di maggio dell’anno 1039 tale Longino, nobile offidano di origine germanica, dona al monastero di Santa Maria di Farfa sito in Acuziano in territorio Sabino, pro anima sua, di suo padre Azone, dei suoi avi e di sua moglie Rodudre, vasti possedimenti tra i quali totum castellum quod vocatur ophida cum introitu et exitu suo et ipsa ecclesia beate santeque marie que intro in ipso castello edificata est cum omnibus quanto ad ipsam ecclesiam pertinent vel subjacent de dicto castello, l’atto è rogato da Ardingo judex et notar.(ius) act.(ualis) in Asculo et in Firmo (Balzani U., a cura di, Il Chronicon farfense di Gregorio di Catino, I, pagina 108, 1. 13, anno 1039).

La presenza dei massari è attestata in un istrumento inter dominum Gentilem abbatem farfensem et Ofidanos, datato anni domini sunt 1204 Indictione VI (l’indizione VI è appropriata all’anno 1203) temporibus domini Innocentij III mense decembri, nel capitolato Gentile cede agli offidani, a risarcimento delle gravi ingiustizie subite a causa sua e degli ascolani, medietatem portus de sculdulario et podij cum omnibus suis usibus et utilitatibus et introitu et exitu et cum lignis et pascionis et fine fossati sicut ibi terminabitur. Item concessit ofidanis medietatem saline presentis et future a trunto usque ad podium […]. Et hoc instrumentum ego gibertus dey gratia notarius rogatus a dicto domino meo abbate et a gualterio massariorum (così, si legga massario) ofidanorum pro toto populo ofidano scripsi et complevi feliciter. (ASF, ASCF, Hubart, documento n.ro 361). Con Bolla (Privilegio solenne, cum pro ecclesiis), del 23 febbraio 1262, sottoscritta dal pontefice e da otto cardinali, da Viterbo papa Urbano IV (eletto al soglio pontificio il 29 agosto 1261) accorda diritti e giurisdizione sul monastero di Santa Maria in Offida con le pertinenze e con il castello medesimo all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa, sito in Acutiano, dispone che tutti i possedimenti dell’Abbazia formino una diocesi giuridicamente chiamata nullius diœcesis soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo III, n.ro 1).

Papa Niccolò IV, Girolamo di Massio da Lisciano di Ascoli, primo pontefice dell’ordine dei francescani, prendendo atto della consuetudine invalsa in diverse municipalità della Provincia pontificia di eleggere le cariche pubbliche, che era stata oggetto di ripetute controversie con il rettore della Marca magistro Giffredo de Anagnia (1282-1285), inviato da papa Martino IV a riaffermare l’autorità della Chiesa, da Orvieto il 16 gennaio 1291 con Bolla (Lettera di grazia, sincere devotionis), indirizzata al consilio et communi castri offide firmane diocesis, concede alla comunità la facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficiali, da scegliersi fra i fedeli alla Chiesa, i quali possano pienamente e liberamente, sul castello e sul suo territorio, iustitiam facere tam in criminalibus quam in civilibus, eccetto nei delitti di lesa maestà e di eretica pravità, e nei casi di omicidio, adulterio, ratto di vergini, incendio doloso, furto manifesto o che abbiano comportato la perdita di membra alle persone, nonchè a esclusione dei reati di rapina e danno alle strade. Prevede inoltre che gli uomini del Comune possano ricorrere al rettore della Marca per appello o semplice querimonia.

A riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento alla Curia pontificia di un censo annuo di 122 libre ravennati, da corrispondere infra quindenam a die resurrectionis dominice (Archivio Storico del Comune di Offida). Papa Pio IV, recependo la supplica presentata per conto della municipalità e del clero offidani dal cardinale Ranuccio Farnese, Abate Commendatario dell’Abbazia di Farfa, con Bolla data da Roma apud sanctum Marcum anno incarnationis Dominice Millesimo quingentesimo sexagesimo secundo
tertio kal. augusti (30 luglio) sopprime la Congregazione dei Monaci Farfensi di Santa Maria di Offida e costituisce il Collegio Canonicale composto di diciotto sacerdoti, fra monaci e preti secolari della Terra, con Priore di tale Capitolo de eodem oppido oriundus e di età non inferiore ai venti anni, separa altresì la Terra dal Presidato farfense o nullius diœcesis, nonostante il desiderio degli Offidani di essere lasciati nella soggezione dei Monaci (ex Archivio Canonico di Offida).

Offida perde così la propria autonomia e dopo alterne vicende viene da papa Gregorio XIII nell’anno 1572 definitavamente assoggettata in spiritualibus al governo dei vescovi di Ascoli. Era terra mediocris immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 24 libre ravennati il primo maggio (DMA).

Acarta 1r, incipit: IN DOMINE NOMINE AMEN. Infrascripta sunt capitula … & ordinata per Universitatem Terre Ophydæ observanda per Dominos Priores Consules & Homines de Consilio Numerj eiusdem Terræ pro pacis unionis & quietis homini & personarum conservationem. Segue il testo delle norme composto di 40 capitoli non numerati; i titoli sono riportati in inchiostro rosso sul margine sinistro delle carte a lato di ciascun capitolo.

Il capitolo secondo dispone che i minori di anni venticinque non possano appartenere al consiglio del Numero; il quinto capitolo, Qui sunt de numero obediant Prioribus, dispone che tutti del detto Numero, siano obligati, & debbono obedire & stare continuamente alla obbedientia, & mandati de li Sig.ri Priorj & Consoli della detta Terra. A carta 5v, dopo Finis, seguono la data: Die XX Februarij M.D.Lxiij. e sette righe manoscritte, di difficile lettura per la scoloritura dell’inchiostro, che iniziano con Comes Jo. Hier. Albanus e terminano con Jo. Hier Gub, si tratta della sanzione dell’autorità ecclesiastica rilasciata dal Protonotario Apostolico Giovanni Girolamo Albani da Bergamo, governatore della Marca negli anni 1569-1570; sotto rimane l’impronta di un sigillo impresso su cera.

(estratto da: Statuti Comunali del Piceno dai secoli XIV – XVIII – di Giuseppe Mariani – QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE)

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