Con propria ordinanza, n. 59 del 16 agosto 2021, il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha disposto misure necessarie per la prevenzione del rischio di incendi boschivi.

Nel provvedimento, che fa riferimento alla Legge n.353/2000, tra l’altro, si fa espresso divieto di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Altre prescrizioni particolari dell’ordinanza riguardano Enti di gestione di infrastrutture e servizi, le attività ad alto rischio esplosivo e le attività turistiche e recettive.

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

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