In base al decreto del Governo del 10 aprile 2020, i cui effetti decorrono da oggi, viene consentita una graduale riapertura delle attività produttive.

In particolare, si consente l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di manutenzione, vigilanza e conservazione.

Tutte le attività sono tenute al rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

In relazione alle previsioni del decreto si ritiene che siano ammesse: le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché le stesse siano svolte all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;

i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative di cui sopra;

le opere minori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n ° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come di seguito indicate: attività edilizia libera per piccoli interventi, di cui all’art. 6 del D.P.R. 38/01/2001;

opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del D.P.R. 38012001.

prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio.

Il decreto non pone inoltre limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali e di quelle relative agli allevamenti (conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici) né allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere agro-alimentari, assicurando quindi una continuità dei conferimenti e delle forniture, da parte delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agro-alimentare, e il mantenimento dei flussi produttivi di alimenti.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha inoltre inserito tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio” con esclusione delle attività di realizzazione e consentendo pertanto quanto di seguito indicato:cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;

cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo).

Il DPCM autorizza, altresì, la ripresa delle attività relative alla costruzione di opere idrauliche.

È confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare.

Le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali. (Fonte: Regione Marche)

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