Spostamenti

Ai sensi dell’articolo 1, c. 2, del d.l. 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato inoltre ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i precitati divieti.

Scuole superiori

Le istituzioni scolastiche secondarie di II grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata ma, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca di tali sarà garantita l’attività didattica in presenza.

Scuola nelle zone a livello di rischio alto

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Attività sportiva o attività motoria all’aperto

E’ consentita, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Nelle zone a livello di rischio alto è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nelle zone ad alto rischio di contagio, è inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Centri commerciali

Nei fine settimana e nei giorni festivi resteranno chiusi, almeno fino al 6 gennaio 2021. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, saranno aperti al pubblico i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai, che si trovano all’interno degli stessi centri commerciali.

Negozi

Fino alla data del 6 gennaio 2021 gli esercizi commerciali possono prolungare l’apertura al pubblico fino alle 21.

Ristoranti

La loro apertura è distinta in base alle zone:

  • nelle zone “gialle” potranno restare aperti dalle ore 5 alle 18, consentendo quindi di svolgere i pranzi delle festività, come Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania.
  • nelle zone “arancioni” e “rosse” è consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La ristorazione nei contesti alberghieri e nelle altre strutture ricettive potrà operare esclusivamente per i soli propri clienti, ulteriormente limitata al servizio in camera dalle 18 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2020.

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