Il cittadino straniero nato in Italia, oggi, ha diritto alla cittadinanza solo se, una volta diventato maggiorenne, dichiari entro un anno di volerla acquisire e fino a quel momento abbia risieduto nel Paese “legalmente e ininterrottamente”. La nuova legge, invece, introdurrebbe altre due modalità di acquisizione della cittadinanza per i figli minori di genitori stranieri: lo ius soli “temperato” e lo ius culturae.
Lo ius soli temperato.
Rispetto allo ius soli classico, che attribuisce la cittadinanza di un Paese a chiunque nasca nel suolo nazionale, quello temperato pone delle condizioni. Saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati nel territorio della Repubblica, di genitori stranieri se almeno uno di loro ha un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e risulta residente legalmente in Italia da almeno 5 anni. Il principio dello ius soli non si applicherà, però, ai cittadini europei, visto che il permesso di lungo periodo è previsto solo per gli Stati extra Ue.
Lo ius culturae.
Possono ottenere la cittadinanza anche i minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il 12esimo anno, che abbiano “frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali”. La frequenza del corso di istruzione primaria deve essere coronata dalla promozione. I ragazzi arrivati in Italia tra i 12 e i 18 anni, poi, potranno avere la cittadinanza dopo aver risieduto legalmente in Italia per almeno sei anni e aver frequentato “un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo”.

(Il sondaggio è totalmente anonimo e non consente voti ripetuti)

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