Sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 Ottobre u.s sono stati pubblicati:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020, che proroga fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Il decreto legge n.125 del 7 Ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“.

In particolare, questo decreto legge:

proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, in attesa dell’adozione di uno nuovo;
proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore, che prevedono la possibilità per il Governo di decidere misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;

introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico ma, più in generale, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto tranne che, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Rimangono esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che, per interagire con questi ultimi, versino nella stessa incompatibilità;

interviene sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto del decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative.

In questo caso è necessaria una “intesa” con il Ministro della Salute;

differisce al 31 Ottobre i termini stabiliti all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di:
termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa;
termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 Ottobre 2020.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova Ordinanza, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. L’Ordinanza dispone in particolare l’obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 e l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl.

L’Ordinanza entra in vigore oggi e reca i suoi effetti sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nell’Ordinanza.

Ingressi o transiti in Italia

Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento.

In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
In ordine alle esenzioni da tale obbligo, sono state espressamente richiamate quelle dell’art.6, comma 6 del dpcm 7 agosto 2020, aggiunte dal dpcm del 7 settembre 2020, tra cui quelle per gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante.

Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl

Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi

In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Proroga Ordinanze 21 settembre e del 25 settembre 2020

Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.

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