Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, dott. Giovanni Legnini, ha emanato una circolare esplicativa (Prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020), relativa alle domande per danni lievi.

Gli interventi relativi ai danni lievi di immediata riparazione, per i quali è fissato il termine perentorio del 30 novembre 2020, sono tutti quelli relativi ai fabbricati con danni lievi a cui si applicano le procedure stabilite dalle ordinanze commissariali nn. 4/2016 e 8/2016 e n. 100/2020, art. 3, comma 1, lett. a) ad esclusione degli interventi che non presentano i requisiti di immediata esecuzione, quali:
a) gli interventi su edifici compresi all’interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario, ai sensi degli artt.15, 15-bis e 16 dell’ordinanza n. 19 del 2017;
b) gli interventi su edifici situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta che ne impediscono l’immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio;
c) gli interventi su edifici ricadenti nelle cosiddette “zone rosse” istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi;
d) gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali nel periodo precedente all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, non era attuabile la facoltà di procedere all’intervento di ricostruzione o riparazione
dell’edificio;

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, la procedura semplificata per la presentazione della domanda per i danni lievi prevista all’art. 5 dell’ordinanza 108 del 10 ottobre 2020, il cui termine è fissato al 30 novembre 2020, si intenderà correttamente adempiuta, purché sia presentata la domanda di rilascio del contributo secondo le modalità operative di cui alla Guida sulle domande per danni lievi pubblicata sul sito del Commissario.

Nel caso di incompletezza dei dati e documenti, determinata dalla difficoltà di reperimento, indicati nel riquadro “Art. 5 Ord. 108/2020 – Allegati” di cui alla Guida sopra indicata, sarà possibile provvedere all’integrazione entro i termini che saranno fissati ai sensi del punto 4.

È sempre possibile presentare domanda semplificata ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, anche nel caso in cui è stata presentata istanza di autorizzazione al miglioramento sismico e definizione del livello operativo, non ancora evasa dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, senza perdere il diritto a presentare la domanda di contributo per danni gravi, qualora successivamente intervenga l’autorizzazione.

Con ordinanza commissariale, che sarà emanata nel corso della prima metà del mese di dicembre, oltre al recepimento di quanto sopra indicato, si provvederà alla ridefinizione dei termini per la presentazione delle domande degli interventi esclusi ai sensi del punto 1 lettere a), b) c), d) nonché a definire un cronoprogramma per l’integrazione e il completamento ai sensi delle ordinanze vigenti delle domande presentate che terrà conto delle problematiche ostative segnalate e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Il cronoprogramma e l’individuazione delle nuove scadenze per la presentazione delle domande per danni gravi, saranno definiti dal Commissario straordinario, previa consultazione con i rappresentanti delle Professioni tecniche indicati dalla RPT e dagli Ordini e Collegi territoriali e dai Consigli Nazionali, sulla base di criteri di oggettiva fattibilità tecnica e tenuto conto del numero delle domande presentate entro il 30 novembre 2020.

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