Nota a chiarimento. Secondo il comunicato della Regione Marche del 14 aprile 2020, si ritengono ammesse:
– le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché le stesse siano svolte all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;
– i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative di cui sopra;
– le opere minori di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, cioè attività edilizia libera per piccoli interventi, di cui all’art. 6 del DPR 380/2001 e opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6 bis del DPR 380/2001.

(AP)

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