Siamo a pochi giorni da uno dei passaggi istituzionali più significativi degli ultimi anni: il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. A differenza dei referendum abrogativi dello scorso anno (come quelli su lavoro e cittadinanza), questa volta siamo chiamati a confermare o respingere una riforma della Costituzione che tocca i vertici del sistema giudiziario.
Le urne resteranno aperte in due giornate per favorire l’affluenza: domenica 22 marzo, dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo, dalle 07:00 alle 15:00.
Trattandosi di un referendum costituzionale (ex art. 138), non è previsto il quorum. La riforma passerà o sarà bocciata semplicemente in base alla maggioranza dei voti validamente espressi, a prescindere da quante persone andranno a votare.
Il quesito referendario riguarda la cosiddetta “Riforma Nordio” (legge cost. n. 253/2025). I punti cardine su cui i cittadini devono esprimersi sono principalmente tre:
1. Separazione delle carriere
Attualmente, un magistrato può passare (seppur con limiti) dal ruolo di pubblico ministero (accusa) a quello di giudice (chi decide) e viceversa. La riforma propone di dividere nettamente questi due percorsi sin dal concorso d’ingresso.
2. Sdoppiamento del CSM
Oggi esiste un unico Consiglio Superiore della Magistratura. Con la riforma verrebbero creati due distinti CSM:
Uno per i magistrati giudicanti.
Uno per i magistrati requirenti (PM).
3. Il Sorteggio
Per ridurre il peso delle “correnti” (le fazioni interne alla magistratura), la riforma introduce il sorteggio come metodo per selezionare i componenti togati dei due CSM.
4. L’Alta Corte Disciplinare
Viene istituito un nuovo organo, esterno ai due CSM, incaricato esclusivamente di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati.
Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 non è un semplice voto su una legge ordinaria, ma un intervento diretto sul testo fondamentale della nostra Repubblica. Il quesito che troverai sulla scheda (di colore verde) riguarda la revisione di sette articoli della Costituzione.
Ecco il dettaglio tecnico di come cambierebbero questi articoli se vincesse il SÌ:
Gli Articoli Modificati
Articolo 87 (Funzioni del Presidente della Repubblica). Attualmente il Capo dello Stato presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (unico). Cosa cambia: viene specificato che il Presidente della Repubblica presiede entrambi i nuovi organi: il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente.
Articolo 102 (Funzione Giurisdizionale). Questo articolo stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. Cosa cambia: viene aggiunto un passaggio fondamentale che demanda alla legge il compito di disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti (i giudici) e requirenti (i pubblici ministeri).
Articolo 104 (Indipendenza della Magistratura). È il “cuore” della riforma. Il testo attuale definisce la magistratura come un ordine autonomo e indipendente. Cosa cambia: la magistratura rimane un ordine indipendente, ma viene formalmente sancita la sua composizione duale: magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente. Soprattutto, l’articolo istituisce ufficialmente i due CSM separati.
Articolo 105 (Competenze del CSM). Oggi elenca le competenze dell’unico CSM (assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari). Cosa cambia: le stesse competenze vengono ripartite tra i due nuovi Consigli, ciascuno per la propria area. Tuttavia, la funzione disciplinare viene sottratta ai CSM per essere affidata a un nuovo organo (l’Alta Corte).
Articolo 106 (Nomina dei Magistrati). Regola l’accesso alla magistratura tramite concorso. Cosa cambia: la riforma prevede che i concorsi siano distinti per le due carriere. Viene inoltre introdotto il meccanismo del sorteggio per la nomina dei membri togati dei due CSM, per contrastare il fenomeno delle “correnti”.
Articolo 107 (Inamovibilità e Distinzione delle Funzioni). Attualmente i magistrati si distinguono tra loro “soltanto per diversità di funzioni”. Cosa cambia: questo principio viene superato dalla distinzione di carriera. Viene inoltre introdotta l’Alta Corte Disciplinare, un nuovo organo costituzionale che giudicherà i magistrati per eventuali illeciti professionali, garantendo un doppio grado di giudizio interno.
Articolo 110 (Competenze del Ministro della Giustizia). L’articolo definisce i poteri del Ministro riguardo all’organizzazione dei servizi giudiziari. Cosa cambia: le modifiche coordinano i poteri del Ministro con l’esistenza dei due distinti CSM e della nuova Alta Corte Disciplinare.
