vetro

OFFIDA – Con propria ordinanza n. 02/2018/T del 18.01.2018 il Sindaco, Valerio Lucciarini, ha vietato la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nell’imminente periodo di Carnevale. “Premesso che nel periodo dal 17 gennaio al 13 febbraio c.a. avranno luogo diverse manifestazioni in occasione del Carnevale Storico Offidano il quale richiama tradizionalmente l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e visitatori; Considerato che, nel periodo sopracitato, le attività commerciali ed artigianali, presenti all’interno del paese, rimarranno aperte per il normale servizio di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dai laboratori artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie in vetro e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì il crearsi di situazioni di pericolo dovute all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche; VISTO il T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.: ORDINA

1) È VIETATA: per i giorni 20-21-27-28 gennaio 2018 e 3-4-10-11-12 febbraio 2018 dalle ore 18.00 a fine evento; per i giorni 8-9-13 febbraio 2018 dalle ore 8.00 a fine manifestazione: nei pubblici esercizi: la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche in contenitori vetrosi o in lattine di alluminio prescrivendo l’uso di idonei recipienti in materiale plastico o cartaceo; negli esercizi commerciali in sede fissa ed attività artigianali: la vendita di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche in contenitori vetrosi ed in lattine di alluminio. 

2) E’ VIETATO inoltre il possesso e la detenzione di bottiglie o altro contenitore in vetro e di lattine in alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico nei seguenti giorni: 20-21-27-28 gennaio c.a. 3-4 febbraio e dal 8 al 13 febbraio c.a.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 C.P. nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimenti amministrativi previsti alle norme in materia.Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Si dispone la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio informatico dell’Ente”.

L’ordinanza è stata trasmessa alla Polizia Locale, al Prefetto di Ascoli Piceno, alla Questura di Ascoli Piceno ed ai Carabinieri della stazione di Offida.

© Copyright - OFFIDA.info
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.